- Quali sono i termini di aggiornamento dell'INI-PEC?
- Cosa si intende per frequenza giornaliera?
- È consentito ad un professionista comunicare al proprio Ordine/Collegio l'indirizzo PEC di una persona giuridica?
- Sono previste sanzioni per l'Ordine/Collegio che rifiuta di comunicare all'INI -PEC i dati relativi ai propri iscritti?
- L'aggiornamentodi a INI-PEC(inizialmente ogni 30 giorni e poi, a regime, con frequenza giornaliera), deve essere effettuato anche nel caso in cui non ci siano variazioni?
- Gli Ordini/Collegi sono tenuti a comunicare anche gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti in elenchi speciali (es. i Commercialisti)?
- I professionisti che non sono iscritti ad un ordine professionale devono avere obbligatoriamente una casella PEC?
- Sono valide le CEC-PAC, ovvero le c.d. PEC del cittadino, ai fini dell'INI-PEC?
1. Quali sono i termini di aggiornamento dell'INI-PEC?
A decorrere dal sesto mese successivo alla pubblicazione del Decreto Ministeriale 19 marzo 2013 le operazioni di aggiornamento dell'INI-PEC avvengono con frequenza giornaliera.
2. Cosa si intende per frequenza giornaliera?
Il Decreto Ministeriale 19 marzo 2013 non lo specifica, per analogia con procedimenti analoghi è possibile interpretare la norma escludendo i giorni festivi e le festività in genere.
NO, il professionista è tenuto a comunicare all'Ordine/Collegio un indirizzo PEC riconducibile solo alla sua persona.
L'omessa pubblicazione o il rifiuto reiterato di comunicare i dati identificativi dei propri iscritti ed i relativi indirizzi PEC costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell'Ordine inadempiente (art. 16, commi 7 e 7-bis del d.l. n. 185/2008).
Ai sensi dell'art. 5 - commi 1 e 3, l'Ordine/Collegio è tenuto comunque a trasmettere gli aggiornamenti dei dati, ovvero a confermare l'assenza di aggiornamenti degli stessi utilizzando i servizi on line messi a disposizione da INI-PEC.
L'art. 16, comma 7 del d.l. n. 185/2008 prescrive l'obbligo per professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo PEC: pertanto, nel caso ci siano professionisti iscritti in elenchi speciali (es. i Commercialisti) che hanno comunicato il proprio indirizzo PEC al singolo Ordine/Collegio, quest'ultimo è tenuto a inviarlo all'INI-PEC.
No, poiché l'art. 16, comma 7 del d.l. n. 185/2008 si riferisce espressamente ai soli professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato.
8. Sono valide le CEC-PAC, ovvero le c.d. PEC del cittadino, ai fini dell'INI-PEC?
No, l'obbligo di comunicazione degli indirizzi PEC all'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, non può essere assolto mediante l'indicazione della c.d. CEC-PAC (posta elettronica certificata del cittadino), in quanto quest'ultima permette di comunicare esclusivamente con la Pubblica Amministrazione e non può essere utilizzata per comunicazioni ufficiali tra aziende, professionisti e cittadini, come specificato nella nota del MiSE 0006391 del 15/01/2014.